Tribunale di Rieti
………..Essendo l’attività libero professionale svolta dal ricorrente soggetta al versamento del contributo integrativo, il ricorrente non soggiaceva all’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata e vanno dunque annullati i provvedimenti impugnati, con condanna dell’Istituto resistente alla cancellazione dell’iscrizione alla gestione sepata…
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