Avviso d’iscrizione d’ufficio alla gestione separata inps.
Aggiornamento gennaio 2020
Oramai purtroppo la Cassazione ha preso una strada precisa che ci vede soccombenti nel merito. Unica fondamentale situazione a nostro favore rimane la prescrizione in quanto gli avvisi dell’Inps inviati dopo cinque anni dal termine di pagamento di tasse e contributi, di solito verso la metà di giugno, per i supremi Giudici sono prescritti. Noi continueremo nella nostra battaglia di civiltà magari con un ricorso alla Corte Europea ed in ogni caso sollecitando il Parlamento ad approvare una legge che chiarisca ulteriormente la nostra esclusione dalla GS Inps. Già da tempo è stato predisposto un disegno di legge in tal senso e le premesse sono sicuramente buone.
Al fine di chiarire alcuni dubbi comuni, abbiamo chiesto all’avv. Chiara Mestichelli, che già collabora con il nostro Sindacato, di rispondere ad alcuni quesiti.
Avvocato, data la sua specifica esperienza che l’ha portata a vincere una causa contro la gestione separata inps (Sentenza del Tribunale del Lavoro di Rieti del 20.05.13), in riferimento ai tanti colleghi iscritti al nostro sindacato che hanno ricevuto gli avvisi di pagamento, le poniamo alcuni quesiti:
– Allo stato attuale conviene pagare quanto richiesto nell’avviso?
No, non conviene pagare, poichè più si paga e più si deve chiedere in restituzione, rischiando di non recuperare.
– Entro quale termine va presentato il ricorso amministrativo?
Il ricorso amministrativo va presentato entro i 90 giorni dal ricevimento della missiva Inps,personalmente consiglio invio telematico e anche cartaceo.
– Una volta inviato il ricorso amministrativo ( in modalità telematica) l’inps quanto tempo ha per rispondere?
l’inps dovrebbe rispondere in 90 giorni.Ove lo faccia in modo espresso, può accogliere o rigettare il ricorso. Ove non risponda nel termine, il ricorso e’ da intendersi tacitamente rigettato.
– Se l’inps non risponde (succede spesso) quanto tempo c’è per il ricorso giudiziario al Tribunale del lavoro?
(1) Quando l’inps non risponde al ricorso gerarchico nel termine e con provvedimento espresso, l’atto da impugnare e’ la mera richiesta inps di pagamento (cd lettera) e il provvedimento implicito di rigetto, i quali sono entrambi privi di efficacia esecutiva; pertanto l’inps non può iniziare l’esecuzione coattiva sulla base di essi, ma deve prima costituirsi un titolo esecutivo (certamente agevole per la pubblica amministrazione).
(2) per l’impugnativa al giudice del lavoro, si applicano i termini di decadenza dei ricorsi previdenziali:
a) per i provvedimenti in materia pensionistica, 3 anni dalla notifica del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo ovvero, ove non espresso, dalla data di scadenza del termine entro cui l’inps dovrebbe rispondere;
b) per i provvedimenti in materia non pensionistica, 1 anno dalla scadenza dei medesimi termini.
La materia contributiva GS INPS e’ certamente pensionistica.
Per cautela e ove possibile, e’ bene tener presente il termine più breve (1 anno ).
(3) Ove l’inps emetta un titolo esecutivo, allora si applicherà il termine di decadenza previsto per impugnare la tipologia di titolo prescelto dall’inps (30 o 60 giorni), ma sempre che non sia, nel frattempo decorso il termine di decadenza per contestare la pretesa stessa (v. Precedente punto 2).
Cautelativamente, e al fine di affrontare il giudizio nel modo più agevole, dopo il ricorso amministrativo, e’ bene monitorare il comportamento dell ‘inps nei 90 giorni successivi alla proposizione dello stesso e poi valutare di proporre ricorso al giudice prima possibile (e comunque sempre nel rispetto del termine di decadenza sopra detto, venendo meno, in difetto, l’interesse a ricorrere), così da conservare appieno la posizione di forza processuale che offre il giudizio di accertamento negativo avverso la mera richiesta inps di pagamento (cd lettera) ed evitare di subire l’azione esecutiva dell’inps.
– Nel caso di gruppi di colleghi che intendono rivolgersi al Giudice, i ricorsi devono essere necessariamente presentati a livello provinciale?
I ricorsi vanno presentati in base alla competenza territoriale del giudice di residenza di ciascun professionista. Ciò perché, in base alla residenza, si sceglie anche la sede territoriale ‘inps resistente.
– E’ percorribile un’ipotesi di ricorso coordinato a livello nazionale dal nostro Sindacato con i nostri legali e proposto nelle singole province? In questo caso è necessario uno studio legale di riferimento nelle singole province?
Se per ricorso coordinato si intende ricorso con scelte strategiche unitarie, si è’ possibile, e con legali convenzionati Inaredis, patrocinanti a livello nazionale.
Lo studio di riferimento in ciascuna provincia ha un ruolo di tipo amministrativo, e normalmente viene scelto dagli stessi legali titolari del contenzioso.
Quali possibilità ha l’inps, vista la vigente normativa, in un ricorso contro le sentenze di primo grado?
Attualmente, l’inps ha spazi normativi ristretti per sperare in una riforma in appello delle sentenze ottenute, in quanto quest ‘ultime fondano tutte sulla interpretazione univoca offerta dalla legge finanziaria.
certo, se nel frattempo dovesse ricambiare la normativa, le cose sarebbero diverse…. Ma a oggi sono mere congetture .
– Chi ha sempre pagato volontariamente la gestione separata ha la possibilità, date le recenti sentenze, di cancellarsi dalla gestione separata e chiedere la restituzione delle somme versate? Anche in questo caso sarà necessario un ricorso giudiziario?
Chi è segnato a GS, o perché lo ha fatto volontariamente o perché non ha contestato l’iscrizione d’ufficio operata dall’inps, non può cancellarsi su sua mera richiesta (salvo il caso di accoglimento espresso del ricorso amministrativo), ma occorre pronuncia del giudice.
Quindi, per la cancellazione e’ normalmente necessario il ricorso giudiziale, così come per accertare che il contributo richiesto da INPS non è obbligatorio.
Quanto alla possibilità di chiedere e ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate, vi è sicuramente un discrimen temporale tra le somme versate prima della entrata in vigore del dl 98/11 (luglio 2011) e quelle versate dopo detta data: la restituzione, allo stato, per le prime sembrerebbe esclusa dallo stesso dettato normativo, mentre sembrerebbe ammessa per le seconde. L’aspetto restitutorio e’ ancora da sperimentare in sede giudiziale.
Continueremo ad ampliare questo spazio al fine di chiarire i tanti questiti che tutti noi ci poniamo. Abbiamo definito con i nostri avvocati una convenzione molto favorevole per i nostri iscritti che intendono opporre ricorso giudiziario. Nei prossimi giorni su box inseriremo il relativo documento.
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